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Incarichi dirigenziali (articolo 26). Per il personale del comparto sicurezza e difesa, arriva la possibilità di essere collocati in aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che siano strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua a occupare il relativo posto nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza. Gli incarichi sono conferiti previa autorizzazione del ministro competente, d'intesa con il ministro dell'Economia.
Indennizzi aziende commerciali in crisi (articolo 35). L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (Dlgs 207/1996) è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato Dlgs 207, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Si prevede, poi, che per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile siano anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Si chiarisce, inoltre, che gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.
Intermediazione (articolo 48, commi da 1 a 7). Si prevede, in particolare, che siano autorizzati a svolgere servizi di intermediazione per la ricerca del lavoro, anche, gli enti bilaterali e i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi. Si prevede, comunque, che, in attesa delle normative regionali, i soggetti che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, debbano comunicare preventivamente al ministero del Lavoro il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Sarà, poi, cura di Via Veneto verificare la regolarità della comunicazione resa e iscrivere tali soggetti, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, nell'apposita sezione dell'albo. Torna, inoltre, lo staff leasing, soprattutto, per le aziende di piccole dimensioni che potranno così disporre di competenze professionali a costi contenuti e arrivano, poi, controlli più severi sui fondi e le attività formative.
Invalidi civili (articolo 41). Si stabilisce che le pensioni, gli assegni e le indennità,
spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, siano recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. Il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del ministro del Welfare, d'intesa con Economia e Inps.
Ispezioni (articolo 33). Si riscrive la materia delle ispezioni sui luoghi di lavoro. Si prevede, in particolare, che il personale ispettivo acceda presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo, che deve contenere, tra l'altro, l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego. In caso di constatate inosservanze, e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Lavori usuranti (articolo 1). Delega per la revisione della disciplina pensionistica dei soggetti che svolgono lavori usuranti. La delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. In pratica, vengono riaperti i termini della precedente disciplina di delega (non esercitata) in materia. Lo scopo è quello di permettere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008, di andare in pensione con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando un limite minimo pari a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette "finestre"). Previsto un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici (in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda), qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.
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